Regolamento di disciplina
PREMESSA
Il presente Regolamento è adottato in attuazione delle disposizioni di cui all’art. 4 D.P.R. 24.06.1998 n. 249, DPR 235/07 e nota prot. 3602/PO del 31/07/2008 nel definire violazioni disciplinari, sanzioni, Organi competenti e procedure di applicazione delle sanzioni stesse. Esso completa il vigente Regolamento Istituto e il PTOF deliberato annualmente dal Collegio Docenti e dal Consiglio di Istituto, ai fini dell’individuazione di doveri, compiti e diritti delle diverse componenti scolastiche.
Articolo 1
COMPORTAMENTI CONFIGURANTI MANCANZE DISCIPLINARI
1.1
Costituiscono comportamenti che configurano mancanze disciplinari tutte le violazioni dei doveri scolastici come elencati nell’art. 3 D.P.R. 24.06.1998 n. 249 e successive modifiche, nel Patto di corresponsabilità e nello Statuto delle studentesse e degli studenti.
Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente le lezioni e ad assolvere assiduamente e puntualmente gli impegni di studio.
Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del Capo d’Istituto, dei Docenti, del Personale tutto della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi.
Nell’esercizio dei loro diritti e nell’adempimento dei loro doveri gli studenti sono tenuti a mantenere un comportamento corretto e coerente.
Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni amministrative e di sicurezza dettate dai regolamenti dei singoli istituti.
Gli studenti sono tenuti ad utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici e a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola.
Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l’ambiente scolastico e averne cura come importante fattore di qualità della vita della scuola.”
I comportamenti in violazione del corretto svolgimento dei rapporti all’interno della comunità scolastica, e dei doveri come sopra elencati, si configurano come mancanze disciplinari, tranne che per gli aspetti ed elementi già oggetto di valutazione nel profitto, secondo la normativa in materia, quali, a titolo di esempio, l’assiduità nell’impegno di studio.
1.2
In particolare, nell’ambito della previsione generale di cui al comma 1 e con elencazione descrittiva e non tassativa, si individuano, fin d’ora, i principali comportamenti che si configurano come violazioni disciplinari e le sanzioni corrispondenti, individuate e descritte nel successivo articolo 2.
I) Violazione dei doveri nei confronti della comunità scolastica e delle disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dai Regolamenti di Istituto o dalla vigente normativa generale
a. assenze reiterate prive di adeguata motivazione o in coincidenza di verifiche
b. assenze non giustificate
c. ritardi reiterati in assenza di adeguata motivazione o non giustificati
d. inosservanza delle disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dai Regolamenti dell’Istituto o dalla vigente normativa generale, con particolare riguardo a ritardi o uscite anticipate, allontanamento dalla scuola e tutela dell’incolumità personale di sé e degli altri soggetti della comunità scolastica;
e. formazione, presentazione o altro uso di dichiarazioni di giustificazioni false o non genuine, per il contenuto o la sottoscrizione
f. uso non autorizzato di telefoni mobili o altri dispositivi elettronici.
II) Violazione dei doveri nei confronti degli altri soggetti della comunità scolastica
a. Comportamenti o espressioni irriguardosi o lesivi dell’altrui personalità, del nome, dell’immagine, dell’onore, della reputazione dell’identità personale, con violazione dei principi di rispetto reciproco nei confronti degli altri componenti la comunità scolastica: Capo d’Istituto, Docenti, Personale non docente e delle altre Studentesse e Studenti, quale che sia la loro età e condizione e nel ripudio di ogni barriera ideologica, sociale, culturale, etnica e linguistica. Costituisce aggravante per le violazioni ai punti a) e b) qualsiasi azione lesiva nei confronti di coetanei disabili o in situazioni di difficoltà e in generale tutto ciò che si può configurare come atto di bullismo.
b. comportamenti lesivi dell’integrità fisica di sé e degli altri soggetti della comunità scolastica, anche se compiuti fuori dell’ambito strettamente scolastico.
c. uso non autorizzato di telefoni mobili o altri dispositivi elettronici, con carattere di gravità in relazione a verifiche scritte o orali.
III) Violazione dei doveri nei confronti delle strutture, dei macchinari, dei sussidi didattici e del patrimonio e delle strutture della scuola in genere
a. deterioramento, danneggiamento o dispersione di cose, non meramente accidentale o in violazione delle disposizioni organizzative e di sicurezza contenuti in regolamenti, circolari, direttive in materia di utilizzo delle strutture scolastiche;
b. volontario deterioramento, danneggiamento o dispersione di cose altrui all’interno dell’edificio scolastico.
Articolo 2
SANZIONI PER LE MANCANZE DISCIPLINARI
Nel recepire quanto disposto dal DPR 249/98, dal DPR 235/07 e dalla Nota prot.3602/PO del 2008 si precisano le sanzioni in relazione ai comportamenti scorretti e gli organi competenti a irrogare le diverse sanzioni.
Premesso che i provvedimenti disciplinari devono avere finalità educative e tendere al rafforzamento del senso di responsabilità, al ripristino di rapporti corretti all’interno della comunità scolastica e al recupero dello studente , sono individuate le seguenti sanzioni disciplinari:
1. il richiamo verbale
2. il richiamo da annotare sul registro di classe irrogato dall’insegnante che ha rilevato o accertato il comportamento costituente violazione disciplinare;
3. la censura verbale da annotare sul registro di classe irrogata dal Capo di Istituto a seguito di segnalazione di chi ha rilevato o accertato il comportamento costituente violazione disciplinare
4. la censura scritta da inserire nel fascicolo personale dello studente, irrogata dal Capo di Istituto a seguito di segnalazione di chi ha rilevato o accertato il comportamento costituente violazione disciplinare, da annotare per memoria sul registro di classe
5. l’individuazione di un obbligo per lo studente di prestare attività a favore della comunità scolastica, da giorni 1 a giorni 6, irrogata dal Capo di Istituto, sentito il Consiglio di Classe, con comunicazione ai genitori e annotazione sul registro di classe, anche dell’esito favorevole o sfavorevole dello svolgimento dell’attività o dell’eventuale rifiuto a prestarla; nel caso di rifiuto il Consiglio di Classe commina la sanzione di cui al punto 6.
6. l’allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica, per un periodo non superiore a quindici giorni irrogata dal Consiglio di classe
7. l’allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica per un periodo maggiore di quindici giorni irrogata dal Consiglio di Istituto
8. l’allontanamento dello studente dalla comunità scolastica fino al termine dell’anno scolastico
9. l’esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non ammissione all’esame di stato conclusivo del corso di studi
In relazione alle violazioni di cui all’art. 1, comma 1.2, punto I del lettera f e punto II lettera c, è previsto il trattenimento presso l’ufficio di Presidenza del dispositivo mobile e la riconsegna al genitore.
In relazione alle sanzioni di cui al punto 6 si precisa che tale sanzione – adottata dal Consiglio di Classe – è comminata soltanto in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari derivanti dalla violazione dei doveri di cui all’art. 3 del D.P.R. n. 249/98, e ai sensi dell’art. 4, commi 6-7-8 del DPR 249/98.
Durante il suddetto periodo di allontanamento è previsto un rapporto con lo studente e con i suoi genitori al fine di preparare il rientro dello studente sanzionato nella comunità scolastica.
In relazione alle sanzioni di cui al punto 7 si precisa che tali sanzioni sono adottate dal Consiglio d’istituto, se ricorrono due condizioni, entrambe necessarie (cfr. art. 4, comma 9, DPR 249/98):
- devono essere stati commessi “reati che violino la dignità e il rispetto della persona umana (ad es. violenza privata, minaccia, percosse, ingiurie, reati di natura sessuale etc.), oppure deve esservi una concreta situazione di pericolo per l’incolumità delle persone (ad es. incendio o allagamento);
- il fatto commesso deve essere di tale gravità da richiedere una deroga al limite dell’allontanamento fino a 15 giorni previsto dal 7° comma dell’art. 4 dello Statuto. In tal caso la durata dell’allontanamento è adeguata alla gravità dell’infrazione, ovvero al permanere della situazione di pericolo.
Si precisa che l’iniziativa disciplinare di cui deve farsi carico la scuola può essere assunta in presenza di fatti tali da configurare una fattispecie astratta di reato prevista dalla normativa penale.
Tali fatti devono risultare verosimilmente e ragionevolmente accaduti indipendentemente dagli autonomi e necessari accertamenti che, anche sui medesimi fatti, saranno svolti dalla magistratura inquirente e definitivamente acclarati con successiva sentenza del giudice penale.
Nei periodi di allontanamento superiori a 15 giorni, la scuola promuove – in coordinamento con la famiglia dello studente e, ove necessario, con i servizi sociali e l’autorità giudiziaria – un percorso di recupero educativo mirato all’inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica.
In relazione alle sanzioni di cui al punto 8 si precisa che l’irrogazione di tale sanzione, da parte del Consiglio d’Istituto, è prevista alle seguenti condizioni, tutte congiuntamente ricorrenti (cfr. art. 4, comma 9bis, DPR 249/98):
- devono ricorrere situazioni di recidiva, nel caso di reati che violino la dignità e il rispetto per la persona umana, oppure atti di grave violenza o connotati da una particolare gravità tali da determinare seria apprensione a livello sociale;
- non sono esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l’anno scolastico;
Con riferimento alle sanzioni di cui ai punti 6 e 7, occorrerà evitare che l’applicazione di tali sanzioni determini, quale effetto implicito, il superamento dell’orario minimo di frequenza richiesto per la validità dell’anno scolastico. Per questa ragione dovrà essere prestata una specifica e preventiva attenzione allo scopo di verificare che il periodo di giorni per i quali si vuole disporre l’allontanamento dello studente non comporti automaticamente, per gli effetti delle norme di carattere generale, il raggiungimento di un numero di assenze tale da compromettere comunque la possibilità per lo studente di essere valutato in sede di scrutinio.
In relazione alle sanzioni di cui al punto 9 si precisa che nei casi più gravi di quelli già indicati al punto 7 ed al ricorrere delle stesse condizioni ivi indicate, il Consiglio d’istituto può disporre l’esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non ammissione all’esame di Stato conclusivo del corso di studi (cfr. art. 4, comma 9bis, DPR 249/98).
E’ importante sottolineare che le sanzioni disciplinari di cui ai punti 6,7, 8, e 9 possono essere irrogate soltanto previa verifica, da parte dell’istituzione scolastica, della sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si evinca la responsabilità disciplinare dello studente.
TABELLA DELLE VIOLAZIONI – COMPORTAMENTI SANZIONABILI – SANZIONI
Violazioni |
Comportamenti sanzionabili |
Sanzioni applicabili relative ai punti |
Organo responsabile della sanzione |
Violazione dei doveri nei confronti della comunità scolastica e delle disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dai Regolamenti di Istituto o dalla vigente normativa generale |
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1, 2 |
Insegnante |
3, 4 |
Capo di Istituto |
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5 |
Capo di Istituto, sentito il Consiglio di classe |
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Violazione dei doveri nei confronti degli altri soggetti della comunità scolastica |
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Sanzioni relativi ai punti da 1 a 6 in relazione alla gravità dei comportamenti o delle espressioni ed in applicazione dei principi e criteri come definiti dal presente regolamento. |
Docenti, Capo di Istituto, Consiglio di classe in relazione alla gravità delle violazioni Consiglio di Istituto |
Violazione dei doveri nei confronti delle strutture, dei macchinari, dei sussidi didattici e del patrimonio e delle strutture della scuola in genere |
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punti 1, 2 , 3 e 4 in relazione alla gravità dei comportamenti o dei danni e in applicazione dei principi e criteri come definiti nell’articolo 3 del presente regolamento. |
Docenti (punti 1 e 2) |
Lo studente ha diritto a ricorrere all’Organo di Garanzia interno all’Istituto (di cui all’art. 5) contro gli interventi disciplinari adottati.
Lo studente ha diritto a ricorrere successivamente all’Organo di garanzia regionale contro gli interventi disciplinari adottati.
Sarà sempre possibile proporre, da parte dell’organo di irrogazione, di trasformare le sanzioni di cui ai punti 6 e 7 articolo 2 del presente regolamento in azioni utili alla comunità, acquisito l’assenso dell’interessato o della sua famiglia, se minore.
Le sanzioni disciplinari dal 3 al 6 devono essere tempestivamente comunicate ai genitori dell’allieva o dell’allievo, la sanzione di cui al numero 1e 2 possono essere comunicate anche in sede di colloqui periodici.
Per quanto non espressamente richiamato si rimanda alla legislazione vigente.
Articolo 3
PRINCIPI E CRITERI IN MATERIA DI APPLICAZIONE DELLE SANZIONI
1. La responsabilità disciplinare è personale.
2. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni
3. La volontarietà, intesa come dolo, del comportamento costituente violazione disciplinare e il grado di colpa nell’inosservanza delle disposizioni organizzative e di sicurezza che regolano la vita della scuola sono elementi che concorrono a determinare la gravità dell’infrazione e il tipo di sanzione da applicare.
4. Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla gravità dell’infrazione disciplinare e ispirate, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno
5. Nel caso si verifichino comportamenti anomali e non direttamente riconducibili alle tipologie sopra indicate, ma costituenti comunque violazione dei doveri in precedenza definiti, saranno applicate le sanzioni disciplinari previste per comportamenti di corrispondente gravità.
6. Le sanzioni tengono conto della situazione personale dello studente: alla studentessa e allo studente è sempre offerta la possibilità di convertire la sanzione in attività a favore della comunità scolastica. Per attività a favore della comunità scolastica si intendono tutte quelle attività che, nel supportare ed agevolare i servizi offerti dalla e nella scuola, costituiscono prova di partecipazione e di condivisione del Progetto di Istituto e dei valori educativi e di crescita ad esso sottesi, quali, a titolo esemplificativo:
- attività di supporto al prestito o alla catalogazione di libri in biblioteca;
- attività di sorveglianza e di riordino a fini didattici di locali o laboratori della scuola
- attività di supporto al giornalino o alla circolazione delle informazioni in ambito scolastico
- attività esterne con enti convenzionati
Ogni giorno di allontanamento dalla comunità scolastica potrà essere sostituito con attività a favore della comunità scolastica o civile, con modalità da concordare.
7. La reiterazione di un comportamento che ha già dato luogo all’applicazione di una sanzione disciplinare comporta, di regola, l’applicazione della sanzione disciplinare di grado immediatamente superiore. Per quanto non espressamente qui richiamato, si fa riferimento alle disposizioni dell’art.1 DPR 235/07 e ss.mm.ii.
8. La rilevanza penale di comportamenti individuati come illeciti disciplinari non esclude, alla conclusione del relativo procedimento, l’applicazione delle sanzioni corrispondenti.
9. L’applicazione di una sanzione disciplinare non esclude la responsabilità in solido dello studente e della famiglia in merito al risarcimento degli eventuali danni arrecati.
Articolo 4
PROCEDIMENTO DI IRROGAZIONE DELLE SANZIONI DISCIPLINARI
e fasi del procedimento disciplinare sono le seguenti:
- contestazione dell’addebito ad invito allo studente o alla studentessa ad esporre le proprie ragioni
- salvo volontà contraria dello studente o della studentessa, esposizione delle sue ragioni con eventuale verifica istruttoria sulle stesse
- deliberazione in merito alla irrogazione della sanzione disciplinare ed annotazione ove previsto
- nel caso di applicazione della sanzione, comunicazione della stessa allo studente e ai genitori con motivazione, anche sintetica, in relazione alla gravità della violazione e al tipo di sanzione irrogata.
Per le sanzioni disciplinari di cui dal punto 6, 7 e 8 e 9 art 2:
- il Consiglio di classe verrà convocato in sede disciplinare dal capo di istituto non più tardi di 3 giorni dopo la segnalazione della violazione;
- il consiglio delibererà immediatamente e a maggioranza sull’eventuale sanzione;
- sarà sua facoltà acquisire testimonianze e tutti gli elementi che riterrà utili per deliberare;
- della deliberazione del consiglio di classe sarà data immediata comunicazione allo studente, che sarà altresì informato sulla possibilità di proporre ricorso avverso al procedimento;
- nel caso in cui il consiglio di classe, valutata la gravità dei fatti, ed accertata la responsabilità dello studente, proponesse un allontanamento dello studente dalla comunità scolastica per un periodo superiore a 15 giorni o l’esclusione dalla valutazione finale, sarà immediatamente convocato il consiglio di istituto per gli adempimenti del caso.
Articolo 5
ORGANO DI GARANZIA
A norma dell’art.2 del DPR 235/07, che modifica l’art.5 del DPR 249/98, è istituito nella scuola un Organo di Garanzia. In relazione alle modalità istitutive e di funzionamento, si fa espresso riferimento agli articoli ad esso relativi del Regolamento d’Istituto.
Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, da parte di chiunque vi abbia interesse, entro quindici giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, all’apposito Organo di Garanzia interno alla scuola, che risponde entro dieci giorni.
II ricorso dovrà essere presentato in forma scritta e dovrà essere indirizzato al Capo di Istituto.
Ulteriori ricorsi contro le decisioni dell’Organo di Garanzia sono possibili secondo tempi e modalità stabiliti dalle vigenti normative regionali e statali.
L’Organo di Garanzia decide anche, su richiesta degli studenti o di chiunque vi abbia interesse, sui conflitti che sorgano all’interno della scuola in merito all’applicazione del presente regolamento.